70.000 aziende associate, un solo Consorzio Unitario di Garanzia.

Statuto
(Assemblea straordinaria 17 maggio 2011)
STATUTO SOCIALE
TITOLO I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO E DURATA DELLA SOCIETÀ

ART. 1
E’ costituita una Società Consortile in forma di società cooperativa a responsabilità limitata, denominata “Unifidi Emilia Romagna Soc.Coop. a r.l.” Promossa da C.N.A. e Confartigianato dell’Emilia Romagna e costituita nel rispetto delle normative della Regione Emilia Romagna, Unifidi Emilia Romagna opera ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 13 DL 269/03, convertito in legge 326/03, di seguito “DL” e sue successive integrazioni e modificazioni.

ART. 2

Unifidi Emilia Romagna, di seguito identificata con la denominazione “Società” o “Unifidi”, potrà usare questa sigla sia legalmente sia commercialmente in luogo della denominazione legale scritta per esteso. Unifidi ha sede legale nel territorio del Comune di Bologna.
Possono essere istituite unità locali nel territorio della regione Emilia Romagna nonché in ogni altro Comune del territorio nazionale, con deliberazione assunta dal Consiglio di Gestione.
Con deliberazione assunta nelle forme di cui all’articolo 2365 2° comma c.c., il Consiglio di gestione potrà, altresì, istituire e sopprimere sedi secondarie, nonché trasferire la sede sociale nel territorio nazionale e provvedere ad adeguare lo statuto a future disposizioni normative.

ART. 3

La Società avrà durata fino al 31/12/2050 salvo proroga deliberata dall’assemblea straordinaria.

ART.4

Unifidi, ai sensi del DL, svolge attività di garanzia collettiva dei fidi, intendendosi per tale l’utilizzazione di risorse provenienti, in tutto o in parte dalle imprese associate, per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte di banche e di altri soggetti operanti nel settore finanziario.
Nell’esercizio dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, Unifidi può prestare garanzie personali e reali, stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzare, in funzione di garanzia, depositi indisponibili costituiti presso i soggetti finanziatori delle imprese consorziate.
Tra le operazioni di finanziamento vanno intese anche quelle di leasing, factoring ed ogni altra operazione attraverso la quale vengono fornite in qualsiasi forma disponibilità finanziarie per lo svolgimento delle attività delle imprese associate.
Nell’esercizio di tale attività, Unifidi può avvalersi della co-garanzia e della 1 contro garanzia di fondi pubblici e privati, di banche multilaterali di sviluppo, di Enti nazionali o soprannazionali e può promuovere o aderire a fondi di garanzia interconsortili.
Unifidi, inoltre, può svolgere servizi di informazione, consulenza ed assistenza per il reperimento ed il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché prestare servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle imprese associate.
Unifidi può compiere tutte le operazioni inerenti il raggiungimento delle finalità di cui a questo articolo e a tale scopo può stipulare convenzioni con uno o più Enti creditizi e finanziari, Enti Pubblici e privati.
Unifidi può compiere ogni atto espressamente delegato ad esso dalla Regione Emilia-Romagna e dagli altri Enti Pubblici in materia di legislazione regionale/ locale di incentivazione nonché, nei limiti temporali previsti dal comma 55 del DL, gestire fondi pubblici di agevolazione e prestare garanzie a favore dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposta alle imprese associate.
Unifidi elabora specifici programmi di sviluppo articolati territorialmente e settorialmente da proporre alla Regione Emilia Romagna per l’erogazione di contributi e agevolazioni creditizie e finanziarie per i Soci.
Premesso che la Società si attiene alle disposizioni eventualmente impartite dalla Regione Emilia Romagna per l’investimento di parte del patrimonio sociale, Unifidi, in via del tutto strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale, può partecipare a Società di capitali, Consorzi e Società consortili o in altre imprese, i cui scopi ed attività non siano in contrasto con i propri, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
Nel rispetto delle norme speciali del settore, Unifidi può operare nei confronti di terzi non soci e partecipare a programmi di cooperazione internazionale.
Unifidi opera per favorire il consolidamento e lo sviluppo dell’artigianato, della PMI e dell’associazionismo tra imprese e, in virtù di ciò, compie, sulla base di apposite convenzioni, ogni atto espressamente affidatole dalla Regione Emilia- Romagna in materia di incentivazione per l’artigianato e la PMI con l’obbligo del rispetto delle direttive emanate dalla Giunta Regionale.
Per il conseguimento dell’oggetto sociale ed unicamente in via strumentale ad esso, Unifidi può compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria considerati necessari e/o utili a tali fini, restando, comunque, precluse le attività riservate ai sensi delle Leggi 1815/1939, 39/1989, 1/1991, 197/1991 Dlgs 385/1993 e lo svolgimento verso il pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 Dlgs 385/1993 e sue successive modifiche e integrazioni.
Unifidi può svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti da Banca d’Italia, le attività riservate agli Intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art.107 del D. Lgs 385/93 e sue successive modifiche e integrazioni.
E’ comunque vietata la raccolta del risparmio presso il pubblico.
Unifidi può ricevere da Enti Pubblici e Privati, anche non associati, garanzie e contributi finanziari non finalizzati a singole operazioni poste in essere da 2 Unifidi, ma volti a sostenerne l’attività. TITOLO Il SOCI - CLAUSOLE MUTUALISTICHE - RAPPORTO SOCIALE E MUTUALISTICO

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore a nove.
Possono associarsi a Unifidi:
a) le imprese artigiane nonché le Piccole e Medie Imprese, rientranti nei limiti dimensionali previsti dalla Normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti alle imprese;
b) i consorzi e le società consortili anche in forma di soc. coop. fra imprese artigiane dei quali facciano parte almeno 5 imprese artigiane la cui quota sociale sottoscritta non superi il 20% del capitale sociale; i consorzi e le società consortili dovranno comunque rispettare nella loro composizione le disposizioni e le proporzioni previste nell’art. 6 della legge 8 agosto 1985 n. 443 e sue successive modifiche e integrazioni;
c) Consorzi e Società consortili, anche in forma di Società cooperativa costituita da piccole imprese industriali così come definite dagli art. 1, 2 comma legge 5 ottobre 1991 n°317 e sue successive modificazioni e integrazioni;
d) ai sensi dell’Articolo 13, comma 9 del DL ed entro i limiti numerici ivi previsti, le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall’Unione Europea per gli investimenti BEI, a favore delle piccole e medie imprese.
Possono far parte di Unifidi le imprese costituende nelle more dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, nei limiti previsti dall’art.6 della citata legge n. 443/85.
Possono rimanere associati i consorzi, le società cooperative e le società consortili svolgenti l’attività di garanzia collettiva fidi, come definiti in DL (i cosiddetti confidi), se già iscritti a Libro soci alla data del 1^ gennaio 2008 e possono rimanere associate le Associazioni Sindacali promotrici di cui all’art. 1 dello statuto, nonché le società e gli enti pubblici e privati ritenuti utili per il conseguimento degli scopi sociali che, ai sensi e con limiti dell’art. 54 DL fossero già iscritti al Libro Soci della Società alla data del 2 ottobre 2003. Se e in quanto consentito dalle normative vigenti, possono far parte di Unifidi.
Enti pubblici, Istituti di Credito e Società finanziarie a prevalente capitale pubblico.
I soggetti di cui ai commi 4 e 5 di questo articolo non potranno comunque usufruire dei servizi di cui al precedente art.4.
I soggetti di cui al 2° comma possono essere ammessi a socio purché non abbiano in essere procedure per concordato preventivo o fallimento, né siano fallite e purché il loro titolare, se imprese individuali o anche uno solo dei soci delle imprese costituite nella forma di società di persone o il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico delle imprese costituite nella forma di società di capitali, non sia interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici.

ART. 6

3 Unifidi svolge la propria attività in via prevalente a favore delle imprese associate e si basa sui principi della mutualità prevalente e senza fini di lucro in quanto:
- è vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma, neppure in caso di scioglimento di Unifidi o di cessazione del rapporto sociale, a qualunque titolo ciò avvenga;
- è vietata la distribuzione delle riserve di Unifidi, sia durante la vita dello stesso sia all’atto del suo scioglimento;
- è vietata l’emissione di strumenti finanziari;
- in caso di scioglimento di Unifidi, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, va devoluto, ai sensi del Comma 19, art. 13 del DL, al Fondo di Garanzia Interconsortile al quale Unifidi aderisca o, in mancanza, secondo la diversa destinazione ivi prevista;
- è iscritta nell’apposito libro delle cooperative a mutualità prevalente presso il Ministero delle Attività Produttive.

ART. 7

Per quanto riguarda i rapporti con Unifidi, il domicilio degli associati è quello risultante dal libro dei soci, quale condizione per la validità delle comunicazioni inviate dalla Società ai fini della convocazione degli organi sociali, dello svolgimento e risoluzione del rapporto sociale e del rapporto mutualistico I rapporti mutualistici tra Unifidi e i soci sono disciplinati da apposito Regolamento Interno generale, nel quale si provvede a determinare le regole ed i criteri inerenti l’attività consortile.
Altre eventuali specifiche attività potranno essere regolate da regolamenti interni specifici.
Il Regolamento Interno generale e gli eventuali altri regolamenti interni specifici sono approvati, su proposta del Consiglio di Gestione, da parte dell’Assemblea Ordinaria, ai sensi dell’Articolo 2521 CC.
Salvo maggiori regole di dettaglio previste nel Regolamento Interno o, fino alla sua approvazione, nelle procedure già deliberate dalla Società, le regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, intesa quale tipologia di servizi ai quali ogni socio ha la possibilità di accedere, sono improntate al perseguimento degli interessi della generalità degli associati.

ART. 8

L’ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del soggetto interessato, dal Consiglio di Gestione di Unifidi.
La domanda deve contenere, oltre a quanto previsto dal Regolamento Interno, la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e i regolamenti interni e di osservarne le norme, di attenersi alle deliberazioni degli organi sociali e di favorire in ogni modo gli interessi della Società, ed anche l’espressa e separata dichiarazione di accettare la clausola arbitrale di cui all’art. 46 del presente statuto.
La delibera del Consiglio di Gestione, sia essa di accettazione o di diniego, deve essere comunicata al richiedente, anche per estratto, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, mediante raccomandata postale a/r 4 oppure sistema telefax ricevuta, al recapito postale o telefonico indicato nella richiesta di ammissione o diversamente comunicato a Unifidi.
L’ammissione a socio, ai sensi dell’Articolo 2528, 1° Comma CC, diventa efficace dalla data di avvenuta ricevuta, attestata dal servizio postale o dal sistema telefax utilizzato da Unifidi, della comunicazione di avvenuta ammissione.
Il socio può richiedere a Unifidi prestazioni di garanzia o altri servizi di cui all’art. 4 con decorrenza dalla sua iscrizione a libro Soci.
Gli Enti pubblici, le Associazioni di Categoria, gli Istituti di Credito e le Società finanziarie di cui all’art.5 c. 5 del presente statuto dovranno sottoscrivere una quota di almeno euro 500,00 (cinquecento).

ART. 9

Il socio deve sottoscrivere e versare una quota il cui valore nominale minimo non potrà essere inferiore ad euro 25 (venticinque), né superare il limite massimo stabilito dalla legge sulle Cooperative, l’ammontare della quota sociale oggetto di sottoscrizione e versamento sarà determinata in base ai criteri definiti dal Regolamento Interno.
Il limite sopra citato deve essere inteso quale soglia minima obbligatoria, esclusivamente per le sole imprese il cui rapporto sociale sia stato instaurato, con le modalità ed i termini previsti nel presente Statuto, a far data dal 1° Gennaio 2009. Nessun socio potrà detenere più del 20% (venti per cento) del capitale sociale.

ART. 10

Quale condizione per deliberare l’ammissione, all’impresa interessata potrà essere richiesto l’impegno a versare, secondo le modalità ed i termini definiti da Unifidi, un’eventuale tassa di ammissione, da considerarsi quale sovraprezzo ai sensi dell’Articolo 2528, 2° comma CC, non soggetta a restituzione sotto alcuna forma in caso di scioglimento del rapporto sociale.

ART. 11

La perdita della qualità di socio ha luogo per recesso, decadenza ed esclusione.
La comunicazione di recesso, ai fini di efficacia, deve essere effettuata per iscritto mediante raccomandata a/r oppure mediante sistema telefax ricevuta.
L’accettazione della richiesta di recesso è condizionata al completo avvenuto adempimento, da parte del socio richiedente, delle obbligazioni contratte con Unifidi e di quelle derivanti dal rapporto di finanziamento con il soggetto finanziatore, in quest’ultimo caso da attestarsi, a pena di inefficacia del recesso, con dichiarazione scritta dello stesso soggetto finanziatore presentata a Unifidi dall’impresa che intende recedere.
La sussistenza delle condizioni per l’accettazione del recesso sono accertate dal Consiglio di Gestione di Unifidi.
La delibera del Consiglio di Gestione, attestante l’accettazione od il diniego della richiesta di recesso, deve essere comunicata, anche per estratto, all’impresa interessata, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, mediante raccomandata a/r, al domicilio postale indicato o presente nella stessa 5 richiesta, oppure mediante sistema telefax ricevuta, all’indirizzo telefonico presente nella stessa o comunicato dall’impresa interessata.
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda sia rapporto sociale sia il rapporto mutualistico, dalla data di avvenuta ricevuta da parte del recedente, attestata dal servizio postale, della comunicazione di accettazione.
Avverso la delibera che nega il recesso, il Socio interessato potrà proporre ricorso scritto motivato al Consiglio di Gestione, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione sopraccitata. Il ricorso non sospende l’efficacia della delibera.
Il Consiglio di Gestione, in ordine al ricorso presentato dal recedente, è tenuto a deliberare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dello stesso. Avverso la decisione che, ulteriormente, nega il recesso, il socio interessato ha diritto di adire il Collegio Arbitrale che sarà nominato e che giudicherà nei modi e nei termini previsti dall’ articolo 46.
La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Gestione nei confronti del Socio che:
a) abbia cessato l’esercizio della propria attività imprenditoriale facendone relativa denuncia agli uffici pubblici competenti;
b)non sia più in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione a Socio;
La decadenza determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, ed ha effetto dalla data di annotazione nel libro dei soci della relativa delibera del Consiglio di Gestione. Il provvedimento che accerta la decadenza, anche per estratto, è comunicato all’impresa interessata, mediante avviso scritto inviato tramite servizio postale o telefax ricevuta.
Con delibera del Consiglio di Gestione , può essere escluso il Socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni o alle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali, con inadempimenti di tale gravità che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
b) che sia inadempiente agli obblighi consortili o che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta, o contributi o commissioni o diritti di segreteria o di istruttoria previsti dal presente Statuto e / o dal Regolamento interno.
E’ inoltre escluso di diritto il Socio che sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali nonché inadempiente nell’esecuzione di obbligazioni per le quali la Società abbia rilasciato garanzia reale o personale.
Il provvedimento di esclusione potrà essere deliberato soltanto dopo che il Presidente del Consiglio di Gestione avrà formalmente invitato il Socio a regolare la propria posizione ed a far pervenire, se lo ritenga opportuno, eventuali chiarimenti e giustificazioni circa gli addebiti ad esso contestati, e dopo che sia decorso il termine all’uopo assegnato.
E’ facoltà del Consiglio di Gestione riammettere in qualità di socio le imprese che, nei termini richiesti dal Unifidi, provvedano all’ integrale adempimento delle obbligazioni contratte verso questi o verso gli Enti Finanziatori, la cui inadempienza aveva dato luogo al provvedimento di esclusione.
 L’esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, ed ha effetto dalla data di annotazione nel libro dei soci della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 12

Le deliberazioni, prese dal Consiglio di Gestione, in materia di esclusione debbono essere comunicate all’interessato, con lettera raccomandata e avviso di ricevimento oppure attraverso il sistema telefax ricevuta, entro i 30 (trenta) giorni successivi.
Avverso le deliberazioni del Consiglio di Gestione, il Socio interessato potrà proporre ricorso scritto motivato allo stesso Consiglio, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione sopraccitata. Il ricorso non sospende l’efficacia della delibera.

ART. 13

Il socio uscente ha diritto alla liquidazione della quota di capitale sociale effettivamente versata, con esclusione delle somme eventualmente pagate a titolo di sovrapprezzo quote.
Nel caso in cui il socio sia stato escluso perché insolvente o fallito, oppure si sia reso inadempiente nei confronti di Unifidi per qualsiasi motivo, Unifidi applicherà la ritenzione della quota sociale e di ogni altra somma depositata presso Unifidi stessa, fino alla concorrenza di ogni proprio credito.

ART. 14

Il rimborso della quota sociale versata, salvo quanto previsto dal successivo art. 17, è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui il recesso, la decadenza o l’esclusione hanno avuto efficacia, tenuto conto delle eventuali perdite imputabili al capitale, che siano presenti nel bilancio sopraccitato.
Nessun rimborso sarà dovuto ed effettuato per gli importi versati a titolo di contributo, commissioni, diritti di segreteria, di istruttoria o sovrapprezzo.
ART. 15
I soci receduti, decaduti o esclusi, qualora abbiano in corso operazioni garantite dalla Società non hanno diritto alla liquidazione della propria quota sociale se non dopo aver adempiuto a tutti gli obblighi assunti nei confronti del soggetto finanziatore, nonché assolto ad ogni obbligo nei confronti della stessa Società.
In caso di insolvenza, la quota sociale verrà utilizzata a parziale compensazione di ogni credito liquido vantato dalla Società.
TITOLO III PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE
ART. 16
Unifidi risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni sociali.

ART. 17

Il patrimonio di Unifidi è costituito:
1.dal capitale sociale rappresentato dalle quote sociali sottoscritte dai soci;
2.dalle riserve legale e straordinaria 
3.da eventuali contributi ordinari o straordinari versati allo scopo dai soci
4.da contributi versati dal sistema camerale dell’Emilia-Romagna
5.da altre riserve costituite per legge, statuto o delibera assembleare
6.dalla riserva fondo rischi indisponibile
7.da donazioni, lasciti ed elargizioni di enti diversi e da privati.
8.dai contributi della regione o di altri Enti pubblici e privati;
In apposito fondo del bilancio denominato: “Contributi della Regione Emilia Romagna, e/o di altri Enti pubblici e privati, lasciti ed elargizioni”, considerato come riserva indivisibile, sono appostati i contributi concessi dalla Regione Emilia-Romagna per l’attività di garanzia ai sensi della l.r. 2 aprile 1977 n°13.

ART. 18

Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 4 e per le spese di gestione, Unifidi provvede anche con le somme provenienti da entrate diverse da quelle indicate nel precedente articolo 17.
A titolo esemplificativo e non esaustivo tali somme possono essere costituite da:
a)contributi regionali appositamente erogati
b)proventi derivanti dalle attività istituzionali di garanzia
c)proventi derivanti da altre attività
d)rendite patrimoniali
e)ogni altro provento.

ART. 19

La quota sociale è nominativa. Ciascuna quota deve essere intestata ad un socio, non è frazionabile e non può essere ceduta ad un terzo che non sia socio di Unifidi. La quota può essere trasferita, previa delibera del Consiglio di Gestione , nei limiti di cui l’art. 10, da socio a socio su domanda scritta. Per cause di successione, con effetto verso la Società, il trasferimento della quota sociale può avvenire soltanto se l’erede è socio o, avendo i requisiti di cui all’art. 5, sia ammesso in qualità di socio.
La quota non può essere ceduta a terzi, data in pegno o comunque vincolata a favore di terzi, con effetto verso la Società, durante la vita della medesima.
E’ vietato, durante il periodo di efficacia del vincolo associativo nei confronti di ogni singolo socio, effettuare il rimborso parziale della quota sociale da questi sottoscritta e versata.
TITOLO IV OPERAZIONI

ART. 20

Il Consiglio di Gestione nel deliberare la concessione delle garanzie dovrà tenere conto:
a)della durata e natura dei finanziamenti richiesti e delle garanzie che il socio offre;
b)dell’esposizione complessiva di Unifidi per garanzie già prestate e delle richieste in corso di istruttoria;
c)della situazione patrimoniale, anche extra aziendale, del titolare dell’impresa richiedente, ove trattasi di impresa individuale, e/o dei soci della società 8 richiedente, ove trattasi di impresa a forma societaria e delle prospettive dell’impresa stessa, nonché delle qualità morali e personali, di serietà e di capacità imprenditoriali del/dei richiedente/i;
d)delle eventuali manifestazioni di insolvenza, quali protesti, esecuzioni mobiliari, immobiliari ed altre.
Qualora, contestualmente alla richiesta di ammissione a socio, sia presentata anche istanza di rilascio di garanzia, l’efficacia della deliberazione, con la quale sia accolta tale istanza, è condizionata all’avvenuta efficacia del provvedimento di ammissione a socio deliberato dal Consiglio di Gestione, ai sensi del’art.8.
Salvo maggiori regole di dettaglio previste nel Regolamento Interno o, fino alla sua approvazione, nelle procedure già deliberate da Unifidi, le regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, intesa quale tipologia di servizi ai quali ogni socio ha la possibilità di accedere, sono improntate al perseguimento degli interessi della generalità degli associati.
In particolare, le prestazioni di garanzia, come definite dall’articolo 4 del presente Statuto, dovranno essere richieste mediante l’utilizzo di modulistica predisposta da Unifidi, nella quale saranno evidenziate le tipologie di informazioni da presentare a Unifidi, anche mediante documentazione contabile, bancaria e patrimoniale, allo scopo di dare corso alla procedura istruttoria interna.
Le prestazioni di garanzia saranno limitate a parte dell’importo del finanziamento richiesto dal socio all’Ente finanziatore, anche in relazione alla natura del finanziamento e alle garanzie/contro garanzie presentate dal Socio.

ART. 21

I soci sono tenuti a versare contributi in denaro per diritti di segreteria, diritti di istruttoria e commissioni, nella misura stabilita dal Consiglio di Gestione, a fronte delle concessioni di garanzia o delle prestazioni di altri servizi in materia finanziaria e creditizia, di cui all’articolo 2. L’entità dei contributi, potrà essere commisurata alla natura ed al valore della garanzia ricevuta dalla Società. I soci sono tenuti, a richiesta del Consiglio di Gestione ad un incremento della quota di capitale sociale o alla prestazione di garanzie reali/personali, quale condizione per la concessione delle garanzie da parte di Unifidi.
TITOLO V ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA – CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA - CONSIGLIO DI GESTIONE - PRESIDENTE Capo I — Organi Sociali e Modello Dualistico
ART. 22
Sono organi di Unifidi:
a)l’Assemblea;
b)il Consiglio di Sorveglianza;
c)il Consiglio di Gestione;
d)il Presidente.

ART.23

Unifidi adotta il sistema di amministrazione e controllo definito con il termine “Dualistico”, previsto al paragrafo 5, Sezione VI Bis Capo V, Titolo V del Libro 9 V del Codice Civile, articoli 2409 octies e seguenti.
Capo Il — L’Assemblea dei Soci

ART. 24

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e, in entrambi i casi, sono precedute da Assemblee Separate, a sensi dell’articolo 2540 del codice civile.

ART. 25

Hanno diritto di voto nelle Assemblee Separate i soci che siano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, alla data di convocazione delle stesse, a condizione che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo a Unifidi e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all’Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.
Nelle Assemblee Separate, ogni socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, dal rappresentante di altra Impresa associata che non ricopra cariche sociali ma che abbia diritto al voto oppure da un terzo, ad eccezione di coloro che siano membri del Consiglio di Gestione, del Consiglio di Sorveglianza o dipendenti del Unifidi.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’ Assemblea Separata anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all’impresa.
Ogni impresa associata non può rappresentare più di altre 5 (cinque) Imprese associate.
Nell’ambito delle Assemblee Separate, ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore nominale della quota di capitale sociale posseduta.
Hanno diritto di voto nelle Assemblee Generali i delegati espressi dalle Assemblee Separate.

ART. 26

Ogni Assemblea Separata designa, tra gli intervenuti alla riunione aventi diritto di voto, almeno un Delegato che rappresenta la maggioranza espressa dalla stessa nonché, in presenza di minoranza assembleare, almeno un Delegato che rappresenti quest’ultima.
Il Regolamento interno definisce in dettaglio i meccanismi di nomina e di rappresentanza dei Delegati.
I Delegati rappresentano il numero complessivo dei soci dell’Assemblea Separata, ed esprimono, nell’ambito dell’Assemblee Generali, un voto proporzionale al numero dei soci dai quali abbiano ricevuto delega.
Ai sensi dell’articolo 2540 c.c., i delegati devono essere soci e, quindi, in considerazione della natura consortile di Unifidi e della loro qualifica di impresa, i delegati devono essere:
- titolari di impresa individuale,
- socio di società in nome collettivo,
- socio accomandatario di società in accomandita semplice,
- socio unico o rappresentante di unipersonale a responsabilità limitata o per azioni,
- rappresentante di società di capitali pluripersonale, di società consortile e di 10 consorzio con attività esterna.
L’Assemblea Separata nomina, osservando le disposizioni del presente articolo, Delegati supplenti aventi il compito di sostituire quelli effettivi che fossero impossibilitati a partecipare alla riunione dell’Assemblea Generale. I Delegati sono strettamente vincolati ad esprimere, in sede di Assemblea Generale, il loro voto secondo il mandato ricevuto dall’Assemblea Separata che li ha designati.

ART. 27

Le Assemblee Separate deliberano sulle stesse materie che saranno trattate nelle Assemblee Generali. All’Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, partecipano i delegati espressi dalle Assemblee Separate e possono assistervi, senza diritto di voto, anche i soci che abbiano partecipato in precedenza, in via diretta o per delega, alle riunioni delle Assemblee Separate.
Le convocazioni delle Assemblee Generali, siano esse ordinarie o straordinarie, sono eseguite, previa deliberazione del Consiglio di Gestione, a cura del suo Presidente, e comunicate tramite avviso pubblicato almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione, su uno o più dei seguenti quotidiani:
- il Resto del Carlino
- la Repubblica
- il Sole 24ore
- il Corriere della sera
Il Consiglio di Gestione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria di cui sopra, adottare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra le Imprese associate l’avviso di convocazione delle Assemblee, ivi compresa la pubblicazione su periodici distribuiti dal Sistema delle Associazioni Sindacali dell’Artigianato e della PMI.
Le convocazioni delle Assemblee Generali, sia ordinarie che straordinarie, potranno essere effettuate, altresì, con avviso comunicato ai soci, con mezzi che, ai sensi dell’articolo 2366, 3° comma CC, garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione.
L’ Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
Quando particolari esigenze lo richiedono, l’Assemblea potrà essere convocata entro 180 (cento ottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, previa enunciazione di tali esigenze da parte del Consiglio di Gestione in apposita delibera assunta prima della scadenza del termine ordinario.
Con il medesimo avviso con cui il Consiglio di Gestione convoca l’Assemblea Generale, sono convocate le Assemblee Separate. Il termine di preavviso per la convocazione, deve essere rispettato per la prima Assemblea Separata Le convocazioni delle Assemblee Separate devono precedere di almeno 24 (ventiquattro) ore quelle previste per le Assemblee Generali.
 Al fine di disciplinare la partecipazione alle Assemblee Separate, le imprese associate sono suddivise per Area Soci Provinciale.
Salvo diversa deliberazione del Consiglio di Gestione, ogni Area Soci coincide con il territorio delle diverse Province in cui opera Unifidi e, ai fini della sua istituzione, è necessario che, in detta Provincia, abbiano sede legale almeno 1000 (mille) imprese associate; qualora il numero di soci di un’ Area si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il Consiglio di Gestione provvede ad assegnare i soci interessati all’Area più vicina dal punto di vista territoriale.
Le convocazioni delle Assemblee Separate dovranno essere effettuate nell’ambito del territorio di ogni Provincia presso la quale sia stata istituita almeno un’Area Soci.
In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e vi partecipa la maggior parte dei componenti il consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione; tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla decisione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 28

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti, oltre a quelli riservati ad essa dalla Legge:
a) nominare e revocare i componenti il Consiglio di Sorveglianza;
b)nominare il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza;
c)determinare le misure degli eventuali compensi, gettoni e rimborsi spese, da corrispondere ai componenti del Consiglio di Sorveglianza per l’intera durata dell’incarico;
d) deliberare sulla responsabilità dei Consiglieri di Sorveglianza;
e)nominare e revocare il soggetto a cui attribuire la funzione di Controllo Contabile, e determinare il relativo corrispettivo per tale incarico;
f) deliberare in merito alla destinazione dell’eventuale utile di esercizio;
g)trattare tutti gli argomenti di sua competenza per Statuto a norma di legge;
h)deliberare, su proposta del Consiglio di Gestione, i Regolamenti Interni della Società;
i) deliberare sul Bilancio di Esercizio, nel caso di mancata approvazione del Bilancio di Esercizio da parte del Consiglio di Sorveglianza oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri di Sorveglianza o da almeno un terzo dei Consiglieri di Gestione.
L’Assemblea straordinaria ha il compito di deliberare sulle modifiche dello Statuto, ad esclusione di quelle riservate in via esclusiva allo stesso Consiglio ai sensi dell’articolo 38, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Gestione. L’avviso di convocazione delle Assemblee è fissato dal Consiglio di Gestione e deve contenere l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione nonché il luogo della riunione che potrà, per l’Assemblea Generale dei Delegati, essere anche diverso dalla sede sociale purché sito nel territorio nazionale.
L’avviso di convocazione delle Assemblee Separate deve contenere gli stessi 12 argomenti trattati nelle Assemblee Generali e l’invito a votare per l’elezione dei Delegati.
La seconda convocazione delle Assemblee deve essere fissata in un giorno diverso, ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza da quello della prima convocazione.

ART. 29

L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza od impedimento, da uno dei Vicepresidenti del Consiglio di Gestione.
Ogni Assemblea Separata è presieduta da un componente il Consiglio di Gestione, da questi designato o, in caso di sua assenza o impedimento, da un socio presente alla riunione, espressamente eletto dai presenti aventi diritto al voto.
Il Presidente può scegliere, con l’approvazione dell’assemblea, fra i presenti, due scrutatori, e deve farsi assistere da un segretario, designato dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale.
Il verbale dell’Assemblea Straordinaria Generale deve essere redatto da un notaio.
Chi presiede le Assemblee ha il compito di verificare la regolarità della convocazione assembleare, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori assembleari ed accertare il risultato delle votazioni.

ART. 30

In prima convocazione le Assemblee Separate, ordinarie o straordinarie, sono regolarmente costituite quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci che la compongono aventi diritto al voto e deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.
In seconda convocazione le Assemblee Separate, sia ordinarie e straordinarie, sono regolarmente costituite qualunque sia il numero dei Soci che la compongono, presenti o rappresentati, aventi diritto al voto e deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.
In prima convocazione, le Assemblee Generali, sia ordinarie che straordinarie, sono regolarmente costituite quando siano presenti tanti Delegati che rappresentino la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, e deliberano validamente con il voto favorevole dei Delegati costituenti la maggioranza dei Soci da essi rappresentati.
In seconda convocazione, le Assemblee Generali, sia ordinarie che straordinarie, sono regolarmente costituite qualunque sia il numero dei Delegati presenti e deliberano validamente con il voto favorevole dei 2/3 dei Delegati presenti.
Nelle Assemblee, le votazioni sono effettuate con voto palese, normalmente per alzata di mano o con altro metodo che consenta l’esatta individuazione di coloro che abbiano espresso voto contrario o che si siano astenuti dall’ esprimerlo. 13

ART. 31

Qualora, nelle Assemblee sia Ordinarie sia Straordinarie, si determini la parità di voto, la deliberazione oggetto di votazione si considera respinta. Per quanto concerne l’elezione delle cariche sociali, a parità di voti è eletta la persona più anziana.

ART. 32

Le deliberazioni adottate dalle Assemblee debbono essere riportate in appositi verbali sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.
Il verbale deve indicare la data dell’Assemblea e, anche in apposito allegato, l’identità dei partecipanti e deve indicare le modalità ed il risultato delle votazioni, consentendo, anche mediante allegato, l’identificazione di favorevoli, astenuti o dissenzienti.
Su richiesta degli intervenuti aventi diritto al voto, il verbale deve contenere il sunto delle dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno, espresse da chi ne ha fatto richiesta.
Capo III - Il Consiglio di Sorveglianza

ART. 33

Il controllo legale di Unifidi è affidato al Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell’articolo 2409 octies e seguenti del Codice Civile.
Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 17 (diciassette) membri, secondo il deliberato dell’Assemblea che li nomina.
Ai sensi dell’art. 2449-2450 c.c. (partecipazione enti pubblici): oltre ai componenti elettivi che devono costituirne la maggioranza, possono far parte del Consiglio di Sorveglianza:
- due componenti per ognuna delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale da loro stesse nominati.
Ai sensi dell’articolo 2409 duodecies, almeno quattro componenti eletti nel Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia. I componenti elettivi del Consiglio di Sorveglianza, non iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, dovranno essere scelti, in via prioritaria, tra soggetti che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano maturato esperienza pluriennale nel settore di attività di Unifidi od in quelli affini, anche per aver rivestito cariche sociali o incarichi direttivi;
b) svolgano od abbiano svolto negli ultimi 5 (cinque) anni funzioni direttive, di coordinamento o rappresentanza, anche sindacale, nell’ambito del Sistema CNA o CONFARTIGIANATO delle Province in cui la Società opera;
c) siano comprovati esperti nell’ambito del settore di attività di Unifidi e della disciplina giuridica, fiscale e contabile da questi applicata ed abbiano svolto funzioni od espletato incarichi di consulenza, assistenza o formazione, a valenza regionale o nazionale in una o più di tali discipline. Il Consiglio di Sorveglianza dura in carica 3 (tre) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili; essi restano pertanto in carica fino alla data della riunione dell’Assemblea Ordinaria Generale, convocata per deliberare la destinazione 14 dell’eventuale utile relativo all’ultimo esercizio della loro carica (art 29, c. 1°, lettera f).
I componenti il Consiglio di Sorveglianza sono eleggibili per non oltre 3 (tre) mandati.
Il Consigliere che rinuncia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Sorveglianza ed al Consiglio di Gestione.
In ogni caso, se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Gestione provvede a convocare l’Assemblea Ordinaria affinché questa, senza indugio dall’avvenuta conoscenza dell’evento da parte del Consiglio di Gestione, nomini i sostituti; i componenti così nominati decadono assieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.
Qualora gli amministratori cessati siano rappresentanti degli Enti Pubblici o delle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui al 3° comma del presente articolo, la sostituzione dovrà essere effettuata con persone indicate da tali Enti e Associazioni nel rispetto delle finalità consortili e mutualistiche inerenti la Società.
Se nel corso dell’esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei Consiglieri di sorveglianza, si intende cessato l’intero consiglio a partire dalla data dell’assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. L’assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di sorveglianza è convocata senza indugio ai sensi dell’art. 28.
La cessazione del Consiglio di Sorveglianza per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio è stato ricostituito.

ART. 34

Il Consiglio di Sorveglianza si riunisce almeno una volta ogni novanta giorni, oppure quando il Presidente o il Vice Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri. L’avviso di convocazione deve essere inviato al domicilio di ciascun consigliere, intendendosi per tale anche quello digitale o telefonico all’uopo comunicato a Unifidi.
L’avviso di convocazione potrà, pertanto, essere inviato ai consiglieri a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica comunicato dalla società, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata con avviso inviato almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.
Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono svolgersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, collegati con idonei mezzi informatici o telematici ai sensi del 2°c. dell’art.2388 c.c., a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e di parità di trattamento tra coloro che vi intervengono.
In particolare, è necessario che:
- sia consentito al presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli 15 eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, e visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche in formato elettronico, nonché intervenire liberamente;
- vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio oppure audio- video collegati a cura di Unifidi nei quali gli intervenuti potranno recarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza, il Vice Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 35

Il Consiglio di Sorveglianza è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale da trascriversi nell’apposito Libro e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Il consigliere dissenziente ha diritto a far verbalizzare i motivi del suo dissenso.
Il Consiglio di Sorveglianza ed il soggetto incaricato del Controllo Contabile di Unifidi devono scambiarsi tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei relativi compiti. Il Consiglio di Sorveglianza esercita le attribuzioni ed i poteri di cui all’art. 2409-terdecies e in questo ambito nomina o revoca il Presidente e il Vice presidente del Consiglio di Gestione.
Il Consiglio di Sorveglianza, inoltre:
- delibera in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici di Unifidi;
- approva i piani industriali e/o finanziari ed i budget della Società e le loro modifiche; autorizza le operazioni strategiche;
- vigila sull’adeguatezza e sulla rispondenza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché del processo ICAAP ai requisiti stabiliti dalla normativa.
Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, tale organo dispone di adeguati flussi informativi da parte degli altri organi aziendali e delle funzioni di controllo interno.
Il Consiglio di Sorveglianza, avvalendosi dell’apporto delle funzioni di controllo interno, valuta nell’ambito della più generale attività di verifica del processo di gestione e controllo del rischi, la funzionalità e l’adeguatezza del sistema stesso, nonché la rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa e svolge anche la funzione di supervisione strategica.
Per il conseguimento di un efficace ed efficiente sistema di gestione e controllo dei rischi, il Consiglio di sorveglianza:
- individua gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio, provvedendo al loro riesame periodico al fine di assicurarne l’efficacia nel tempo. Esso è consapevole dei rischi a cui la società si espone, conosce e approva le modalità attraverso le quali i rischi stessi sono rilevati e valutati;
- assicura nel continuo che i compiti e le responsabilità siano allocati in modo 16 chiaro e appropriato, con particolare riguardo ai meccanismi di delega;
- verifica che l’assetto delle funzioni di controllo dei rischi sia definito in coerenza con gli indirizzi strategici, che le funzioni medesime abbiano un’autonomia di giudizio appropriata e che siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- si assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi in materia di gestione e controllo dei rischi accurato, completo e tempestivo;
- garantisce che la funzionalità, l’efficienza e l’efficacia del sistema di gestione e controllo dei rischi siano periodicamente verificate e che i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza del medesimo organo di supervisione; nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;
- con riferimento al processo ICAAP, definisce e approva le linee generali del processo, ne assicura l’adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell’assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento e promuove il pieno utilizzo delle risultanze dell’ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d’impresa.
Riguardo ai rischi di credito, l’organo di supervisione strategica approva le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all’intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di CRM utilizzati.

ART. 36

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno il Comitato per il Controllo al fine di facilitare l’esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti, fissandone, con apposito regolamento, le attribuzioni e le modalità operative.
Il Comitato per il Controllo può essere composto da non più di 6 componenti, tra cui il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza e i Consiglieri indicati dalle Federazioni Regionali di CNA e Confartigianato, iscritti nel registro dei revisori contabili.
In ogni caso la maggioranza dei Componenti del Comitato deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili.
Nello svolgimento della loro attività ai Componenti del Comitato per il Controllo spetta il rimborso delle spese come da regolamento del Consiglio di Gestione.
Il Comitato per il Controllo svolge funzioni propositive, consultive e istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile, esamina e riferisce al Consiglio di Sorveglianza sulle operazioni strategiche e sui piani della Società che siano predisposti dal Consiglio di Gestione. Nelle determinazioni assunte, in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con incaricati del controllo contabile in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all’andamento generale dell’attività sociale.
Il Comitato di Controllo garantisce un’adeguata partecipazione alle 17 riunioni del Consiglio di Gestione con la presenza di uno o più dei suoi componenti.

ART. 37

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza sono nominati dall’Assemblea Ordinaria e devono essere scelti tra i consiglieri in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a)avere maturato esperienza pluriennale nel settore di attività di Unifidi o in quelli affini, anche per aver rivestito cariche sociali o incarichi direttivi;
b)svolgano od abbiano svolto negli ultimi 5 (cinque) anni funzioni direttive, di coordinamento o di rappresentanza, anche sindacale, nell’ambito del Sistema CNA o Confartigianato;
c) siano comprovati esperti nell’ambito del settore del credito, della finanza o della disciplina giuridica, fiscale e contabile ed abbiano svolto funzioni od espletato incarichi di consulenza, assistenza o formazione, a valenza regionale o nazionale in una o più di tali discipline.
Il Presidente convoca il Consiglio di Sorveglianza, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Il Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente che, a sua volta, può essere sostituito per gli stessi motivi dal Consigliere più anziano di età.
Capo IV - Il Consiglio di Gestione

ART. 38

L’amministrazione di Unifidi è affidata al Consiglio di Gestione.
Il Consiglio di Gestione è composto, a seconda delle determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, da un minimo di 8 (otto) ad un massimo di 13 (tredici) membri eletti dal Consiglio di Sorveglianza, sia fra i rappresentanti delle imprese associate sia fra i terzi non soci, nel rispetto, per questi ultimi, dei limiti massimi previsti dall’Articolo 2542, 2° comma CC.
I Componenti il Consiglio di Sorveglianza non possono far parte del Consiglio di Gestione.
Alla carica di consigliere dovranno essere scelti, in via prioritaria, soggetti che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
a)abbiano maturato esperienza pluriennale nel settore di attività del Unifidi o in quelli affini, anche per aver rivestito cariche sociali o incarichi direttivi,
b)svolgano od abbiano svolto negli ultimi 5 (cinque) anni funzioni direttive, di coordinamento o di rappresentanza, anche sindacale, nell’ambito del Sistema CNA o CONFARTIGIANATO delle Province in cui opera la Società.
Il Consiglio di Gestione dura in carica al massimo 3 (tre) esercizi.
I componenti il Consiglio di Gestione scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza, convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono eleggibili per non oltre 3 (tre) mandati.
I Consiglieri sono esonerati dal prestare cauzione.
Il Consigliere che rinuncia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al 18 Consiglio di Gestione ed al Presidente del Consiglio di Sorveglianza. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Gestione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita, in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori.
La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio è stato ricostituito
In ogni caso, se nel corso del mandato, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede a sostituirli senza indugio dall’avvenuta conoscenza dell’evento. I componenti così nominati decadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
I componenti il consiglio di Gestione non possono, contemporaneamente, essere amministratori di più di 5 (cinque) soggetti operanti nel settore bancario, assicurativo e finanziario in genere, aventi sede legale sul territorio della regione Emilia Romagna, ed ivi operanti in via prevalente.
Per quanto qui non riportato valgono le norme fissate dall’art. 2409 novies c.c.

ART. 39

I componenti il Consiglio di gestione, i componenti il Consiglio di sorveglianza, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del consiglio di gestione assunta all'unanimità, con l’astensione del consigliere interessato e con il parere favorevole di tutti i componenti il Comitato di Controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori.

ART. 40

Il Consiglio di Gestione si riunisce, di norma, una volta al mese, e quando il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri o il Presidente del Consiglio di Sorveglianza.
L’avviso di convocazione deve essere inviato al domicilio di ciascun consigliere, intendendosi per tale anche quello digitale o telefonico all’uopo comunicato a Unifidi.
L’avviso di convocazione potrà, pertanto, essere inviato agli amministratori a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica comunicato dalla società, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata con avviso inviato almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.
L’avviso di convocazione deve essere recapitato nella stessa forma e negli stessi termini ai componenti il Consiglio di Sorveglianza ed al soggetto incaricato della funzione di Controllo Contabile.
Le funzioni di Segretario sono svolte da uno dei membri del Consiglio o da altra persona nominata da chi presiede le riunioni.
Le riunioni del Consiglio di Gestione si possono svolgere con gli intervenuti dislocati in più luoghi, collegati con idonei mezzi informatici o telematici ai sensi del 2°c. dell’art. 2388c.c., a condizione che siano pienamente rispettati il 19 metodo collegiale ed i principi della buona fede e di parità di trattamento tra coloro che vi intervengono.
In particolare, è necessario che:
- sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al Segretario della riunione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, e visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche in formato elettronico, nonché intervenire liberamente;
- vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio oppure audio- video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno recarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza, il Vice Presidente ed il Segretario verbalizzante.

ART. 41

Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Per la validità delle delibere del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei componenti, non ammettendosi deleghe.

ART. 42

Il Consiglio di Gestione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione di Unifidi che non sono riservati per legge o per Statuto all’assemblea dei soci.
Spetta tra l’altro al Consiglio:
a) accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dello Stato e di altri Enti pubblici, concordando eventualmente con gli stessi la finalizzazione, per la costituzione del patrimonio, o per fronteggiare spese di amministrazione e funzionamento;
b) stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Aziende di Credito, Istituti finanziari e con altri Enti;
c) compilare il bilancio annuale e la nota integrativa corredandolo con una relazione sull’andamento della gestione e curarne la presentazione al Consiglio di Sorveglianza per averne l’approvazione, proponendo un programma di massima per l’esercizio in corso;
d) autorizzare il Presidente ed i Consiglieri investiti di deleghe, alle spese necessarie per il normale funzionamento di Unifidi;
e) autorizzare il Presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti di Unifidi;
f) provvedere alla compilazione del regolamento interno che sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea ordinaria in occasione della sua prima convocazione;
g) deliberare l’eventuale partecipazione di Unifidi ad un organismo regionale o 20 nazionale che abbia come fine il coordinamento e potenziamento delle attività degli associati nonché lo svolgimento delle funzioni di Fondo Interconsortile, ai sensi del DL;
h) provvedere all’assunzione, al licenziamento e alla gestione del personale stabilendone il trattamento economico e normativo;
i) costituire Comitati d’area territoriali e/o Comitati Tecnici Fidi provinciali, con esclusivo compito consultivo, regolamentare il loro funzionamento tramite apposito Regolamento e fissare gli eventuali compensi;
l) conferire, nei limiti di legge, procure speciali, anche a terzi non dipendenti di Unifidi, con esclusione di quelle rimesse alla competenza del Presidente;
m) convocare l’Assemblea Ordinaria chiamata a deliberare in merito alla destinazione dell’eventuale utile di esercizio,
n) attribuire la rappresentanza della società e la firma sociale anche a singoli amministratori, ovvero al direttore o a dipendenti per singoli atti o, stabilmente, per determinate categorie di atti.
Al Consiglio di Gestione è riservata la competenza esclusiva ad effettuare, con deliberazione assunta nelle forme di cui al 2° comma dell’articolo 2365 c.c. , il mero adeguamento formale dello Statuto a future disposizioni normative.
Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri.
E’ fatto obbligo ai Consiglieri delegati, ai sensi dell’articolo 2381 c.c., di riferire al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza, almeno una volta ogni 180 (cento ottanta) giorni, sul generale andamento della gestione aziendale loro affidata e sulla prevedibile evoluzione della stessa, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, che siano state effettuate in adempimento alla delega conferita.
Capo V — Il Presidente, la Direzione

ART. 43

Il Presidente del Consiglio di Gestione ha la rappresentanza legale di Unifidi, vigila sulla conservazione e tenuta dei libri prescritti, sull’ esecuzione delle deliberazioni degli Organi sociali ed adempie agli incarichi ad esso conferiti.
Il Presidente convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Il Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito da un Vicepresidente che, a sua volta, può essere sostituito per gli stessi motivi dal Consigliere più anziano di età.
Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Gestione, può delegare, nei limiti di legge, alcune sue funzioni al Vice Presidente oppure a componenti il Consiglio di Gestione, o, con procura speciale, al Direttore.

ART. 44

Il Direttore Generale è scelto tra coloro i quali dispongono dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti dalla Legge quadro sui Confidi (L.24 novembre 2003, n.326) e dalla Banca d’Italia in relazione alla qualifica di Intermediario Finanziario.
21 Il Direttore coordina l’attività dei responsabili delle funzioni aziendali e risponde direttamente al Consiglio di Gestione che definisce l’autonomia di firma sulle delibere di garanzia sino a massimali predefiniti.
Sono attribuite al Direttore Generale le seguenti competenze:
a) costituire il vertice della struttura operativa e organizzativa, provvedendo alla conduzione di Unifidi nell’ambito dell’ordinaria gestione e in esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione;
b) assicurare il funzionamento della società determinando le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi del Consiglio di Gestione;
c) attuare di regola, salvo diversa indicazione degli organi amministrativi competenti, le direttive del Consiglio stesso per la gestione della Società e in particolare:
- garantire, in conformità con gli indirizzi degli organi amministrativi, un’efficace gestione dell’operatività aziendale e dei rischi cui la società si espone, definendo procedure di controllo adeguate;
- perseguire gli obiettivi gestionali e sovrintendere allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del Consiglio di Gestione;
- assumere il personale purché non appartenente alla categoria quadri e dirigenti;
- individuare e valutare eventuali fattori di rischio;
- verificare la funzionalità, l’efficacia e l’efficienza del sistema dei controlli interni, provvedendo al suo adeguamento alla luce dell’evoluzione dell’operatività;
- definire i compiti delle strutture dedicate alle funzioni di controllo, assicurandosi che le medesime siano dirette da personale qualificato in relazione alle attività da svolgere;
- verificare la funzionalità dei sistemi informativi aziendali; coordinare la rete commerciale; predisporre, congiuntamente al Consiglio di Gestione, Piani Strategico- Industriali e Finanziari assumendo la responsabilità della rispettiva attuazione.
I compiti e i poteri di gestione e rappresentanza sono attribuiti in via prioritaria al Direttore Generale e in via subordinata, in caso di assenza o impedimento, al Vice Direttore.
TITOLO VI CONTROLLO CONTABILE – COLLEGIO ARBITRALE

ART. 45

La Revisione Legale dei Conti di Unifidi è affidata ad un Revisore Contabile oppure ad una Società di Revisione, iscritta nel Registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Il soggetto incaricato della funzione di Revisione Legale dei Conti:
a) verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, 22 corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
c) esprime, con apposita relazione depositata presso la sede sociale durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, se redatto.
Il soggetto incaricato della funzione di Revisione Legale dei Conti può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo, può procedere ad ispezioni e documenta l’attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede sociale o, su sua richiesta, nel luogo in cui questi ha il proprio domicilio.
L’incarico di revisione legale dei conti ha la durata prevista dalla specifica normativa vigente in materia, con scadenza alla data della riunione dell’Assemblea Ordinaria Generale, convocata per deliberare la destinazione dell’utile relativo all‘ultimo esercizio sociale sottoposto al controllo del soggetto interessato.

ART. 46

Le imprese associate sono obbligate a rimettere alle decisioni di un Collegio Arbitrale la soluzione di tutte le controversie che possono formare oggetto di compromesso ai sensi di legge, ad esclusione di quelle per le quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, e che insorgano sull’esecuzione e sull’ interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi consortili , comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione e risoluzione nonché siano derivanti dalle modificazioni dello stesso, o che, comunque, insorgessero tra le stesse in dipendenza dei rapporti consortili, che riguardino sia Unifidi e le imprese associate sia le sole imprese associate tra di esse.
La presente clausola compromissoria sarà applicata anche per tutte le controversie promosse verso Unifidi da Consiglieri o da liquidatori e per tutte le controversie promosse da Unifidi verso Consiglieri e liquidatori.
Il Collegio arbitrale è formato da 3 membri da nominarsi dal parte del Presidente del Tribunale di Bologna.
Il Collegio arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto.
TITOLO VII BILANCIO

ART. 47

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Gestione provvede alla redazione del bilancio consuntivo, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione nella quale, ad opera del Consiglio di Gestione, devono essere specificati i criteri seguiti nella gestione sociale, per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società.
Il bilancio e la nota integrativa devono essere comunicati dal Consiglio di Gestione al Consiglio di Sorveglianza con la relazione sulla gestione e i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la 23 riunione che deve discuterlo.
Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio di Sorveglianza in tempo utile da consentire al Consiglio di Gestione di procedere alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria, chiamata a deliberare in merito alla destinazione dell’eventuale utile di esercizio, entro i termini previsti dall’articolo 48 del presente Statuto.

ART. 48

Il Bilancio di Esercizio, unitamente alla relazione del Consiglio di Sorveglianza sull’attività svolta prevista all’articolo 2409 terdecies, 1^ comma lettera f) del codice civile, deve essere presentato all’Assemblea Ordinaria, per deliberare in merito alla destinazione dell’eventuale utile di esercizio.
A tal fine, l’Assemblea Ordinaria sarà convocata dal Consiglio di Gestione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Ove ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 2364, comma 2 del Codice Civile, l’Assemblea potrà essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, previa enunciazione di tali esigenze da parte del Consiglio di Gestione in apposita delibera assunta prima della scadenza del termine ordinario.
L’eventuale utile di esercizio, sarà destinato:
a) al fondo di riserva legale per non meno del 30%;
b) a riserva straordinaria o a fondo rischi indisponibili per la percentuale residua.

ART. 49

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio residuo al termine della liquidazione, dedotto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto, ai sensi del Comma 19 art. 13 del DL, al Fondo di Garanzia Interconsortile al quale il Unifidi aderisca o, in mancanza, secondo la diversa destinazione ivi prevista.
Al verificarsi di una causa di scioglimento, i componenti il Consiglio di gestione conservano il potere di gestire Unifidi ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio consortile.
L’Assemblea che dichiara lo scioglimento di Unifidi dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli anche tra terzi non soci.
I liquidatori dovranno comunicare alla Regione in cui Unifidi ha sede i motivi e le cause dello scioglimento.
Avvenuta l’iscrizione del nominativo dei liquidatori presso il Registro delle Imprese, i Consiglieri cessano dalla loro carica e sono tenuti a consegnare ai liquidatori i libri sociali, uno stato patrimoniale e un conto economico, entrambi aggiornati alla data di effetto dello scioglimento, nonché un rendiconto dettagliato sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato. Di tale consegna deve essere redatto apposito verbale.
Ai liquidatori è conferito il potere di compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione di Unifidi, compreso il potere di effettuare la cessione dell’azienda sociale e di rami di questa, singoli beni o diritti.
Ai liquidatori è conferito anche il potere di effettuare tutti gli atti necessari per la 24 conservazione del valore di Unifidi, ivi compreso l’esercizio provvisorio della stessa o di singoli rami aziendali, in funzione di un migliore realizzo delle attività dell’intera azienda o di singoli rami di questa.
In qualsiasi momento l’Assemblea Straordinaria, con le maggioranze richieste per la modificazione dello Statuto, può revocare, ove occorrendo, lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento.
I liquidatori devono redigere il bilancio annuale e presentarlo, per l’approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza, alla scadenza prevista nello Statuto Sociale. Nella nota integrativa, i liquidatori devono illustrare l’andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione ed i principi e criteri adottati per realizzarla, ivi compreso i criteri di valutazione.
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria.
TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ART. 50

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge, in materia di Cooperative e di società.

ART. 51

Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali o di interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il Foro di Bologna.