SOSPENSIONE RATE MUTUI EMERGENZA ALLUVIONE TOSCANA NOVEMBRE 2023

COMUNICAZIONE ALLE IMPRESE

COMUNICAZIONE ALLE IMPRESE

COMUNICAZIONE ALLE IMPRESE
Si informano le Imprese colpite dagli eventi calamitosi che si sono verificati a partire dal 2 novembre 2023 che Artigiancredito ha previsto la possibilità ad attivare la sospensione dei mutui, ai sensi dell’art. 11 dell’Ordinanza 1037 del novembre 2023 (inerente ai primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni metereologiche che a partire dal 2 novembre 2023 hanno colpito le province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato).
Ambito di applicazione
La misura è disposta a favore di imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati, inagibili o distrutti.
Finanziamenti ammessi
Possono essere sospese le rate dei mutui relativi a edifici sgomberati, inagibili o distrutti, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.
Termini della richiesta
La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 31/01/2024 la richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni), dovrà essere presentata su apposito modello alla filiale di competenza territoriale.
Modalità di sospensione
La sospensione può essere richiesta una sola volta, fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile ma comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, pari al 02/11/2024 (ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto). È possibile optare per:
· Sospensione dell’intera rata - nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L’importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
· Sospensione della sola quota capitale - durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.
Condizioni
La sospensione non comporterà alcuna commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti.
 
 
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